Art. 1 
 
 
Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine  pubblico,
             pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9: 
      1) al comma 4, al secondo periodo, le parole  «nell'articolo  1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13
settembre 1982, n. 646» sono sostituite alle seguenti «negli articoli
1, 4 ((e 16 del codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre  2011,  ((n.
159))»; 
      2) al comma 7,  lettera  b),  le  parole  «al  comma  9»,  sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»; 
      3)  il  comma  10,  e'  sostituito  dal  seguente:  «((10.  Nei
confronti))  del  titolare  del  permesso   di   soggiorno   UE   per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta  per
gravi motivi di ordine  pubblico  o  di  sicurezza  dello  Stato  dal
Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e al Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale((; si applicano)) le disposizioni di  cui
all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di  pubblica
sicurezza  l'espulsione  e'  disposta  dal   prefetto.   Avverso   il
provvedimento   del   prefetto   puo'   essere   presentato   ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica  l'articolo
13, comma 3.»; 
    b) all'articolo  9-bis,  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole
«nell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.  327,  o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  sostituito
dall'articolo  13  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4  ((e  16  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di  cui  al))
decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159))»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 3 ((sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi)):
«Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando  lo
straniero  e'  sottoposto  a  una  delle  misure  amministrative   di
sicurezza di  cui  al  ((titolo  VIII  del  libro  primo  del  codice
penale)), l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto
comma, dello stesso codice e del presente testo unico.  Il  questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al  magistrato
di  sorveglianza  che  ha  disposto  la  misura.  Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  al  quinto  e  sesto  periodo  ((del  presente
comma)).»; 
      2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1»  sono  inserite  le
seguenti «((del presente  articolo  e  all'articolo))  9,  comma  10,
((primo periodo,))»; 
      3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione  disposta   ai   sensi»   sono   inserite   le   seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»; 
    d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le  parole  «non  e'  stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»; 
  ((d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «puo' ordinare»  sono
sostituite dalla seguente: «ordina»)); 
    e) all'articolo 17, al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono sostituite
dalle seguenti «puo' essere autorizzato»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare  gravi  turbative  o  grave
pericolo   all'ordine   pubblico   o   alla    sicurezza    pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite  di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata  richiesta
del destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  o  del  suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere  proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta  giorni,  al  giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile  entro  trenta
giorni  dal  deposito  dell'opposizione.  Nel  corso  delle  indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.». 
  2. ((All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, le parole:)) «ai sensi dell'articolo 13, comma
1,» sono sostituite dalle seguenti((:)) «ai sensi degli  articoli  9,
comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9,  comma
10, ((primo periodo))». 
  4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di»  sono
inserite le  seguenti:  «espulsione  per  gravi  motivi  di  pubblica
sicurezza ((degli stranieri)) in possesso del permesso  di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»; 
    b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione  del  provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto  per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo  9,  comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
ovvero di». 
  ((b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta  giorni»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  quindici   giorni   dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni». 
  4-bis.  Al  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di  un  cittadino
di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta a norma  dell'articolo  444
del codice di procedura penale  per  un  reato  non  colposo,  quando
ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di
tre anni e non ricorrono le condizioni per  ordinare  la  sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale,
nel rispetto dei criteri  indicati  ai  commi  4  e  5  del  presente
articolo, puo' sostituire la pena  della  reclusione  con  la  misura
dell'allontanamento  immediato  con   divieto   di   reingresso   nel
territorio nazionale per un periodo corrispondente  al  doppio  della
pena irrogata. 
  3-ter.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3-bis,  l'allontanamento  e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se  la  sentenza  non  e'
definitiva. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  13,  comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286.»; 
  b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 »  sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12 ». 
  4-ter. Al comma 3  dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  1°
settembre 2011,  n.  150,  le  parole:  «entro  trenta  giorni  dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro venti  giorni  dalla  notificazione
del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 9-bis, 13,  14,
          comma 1-bis, 15, comma 1, e 17, comma 1, del citato decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
          lungo periodo). - 1. Lo straniero in  possesso,  da  almeno
          cinque anni, di  un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
          validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
          inferiore all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel
          caso di richiesta relativa  ai  familiari,  di  un  reddito
          sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo  29,
          comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
          parametri minimi previsti dalla  legge  regionale  per  gli
          alloggi di edilizia residenziale pubblica  ovvero  che  sia
          fornito  dei  requisiti  di  idoneita'   igienico-sanitaria
          accertati dall'Azienda unita' sanitaria  locale  competente
          per territorio, puo' chiedere al questore il  rilascio  del
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
          per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.» 
                1-bis. Il permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti
          di lungo periodo  rilasciato  allo  straniero  titolare  di
          protezione internazionale come definita dall' articolo 2  ,
          comma l, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n.  251  ,  reca,  nella  rubrica  "annotazioni",  la
          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro]  il  [data]".  Se,  successivamente  al
          rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornante  di
          lungo  periodo  allo  straniero  titolare   di   protezione
          internazionale,   la   responsabilita'   della   protezione
          internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
          che ne disciplinano  il  trasferimento,  e'  trasferita  ad
          altro Stato membro prima del rilascio,  da  parte  di  tale
          Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo,  su  richiesta  dello  stesso  Stato,  la
          dicitura "protezione internazionale riconosciuta  da  [nome
          dello Stato membro] il [data]"  e'  aggiornata,  entro  tre
          mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato  membro
          a  cui  la  stessa  e'  stata  trasferita  e  la  data  del
          trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
          di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
          Stato  membro  riconosce  al  soggiornante  la   protezione
          internazionale prima del rilascio, da parte di  tale  Stato
          membro, del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato,  entro  tre
          mesi  dalla  richiesta,  nella  rubrica  "annotazioni"   e'
          apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
          da [nome dello Stato membro] il [data] " 
                1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo di  cui  al  comma  1-
          bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2,  lettera  c),
          del regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari
          di  protezione  internazionale   che   si   trovano   nelle
          condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo  8,  comma
          1, del decreto legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  la
          disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
          fini  assistenziali  o  caritatevoli,  da  parte  di   enti
          pubblici o privati riconosciuti,  concorre  figurativamente
          alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
          del quindici per cento del relativo importo. 
                2. Il permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo  attesta  il  riconoscimento  permanente  del
          relativo status, fatto  salvo  quanto  previsto  dai  commi
          4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il  permesso  di  soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato  entro  novanta
          giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e,  previa
          presentazione della relativa  domanda  corredata  di  nuove
          fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per
          gli stranieri di  eta'  inferiore  agli  anni  diciotto  la
          validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di  validita'
          costituisce documento di identificazione personale ai sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . 
                2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Nel caso di  permesso  di
          soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita'  di
          ricerca presso le  universita'  e  gli  enti  vigilati  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
          e' richiesto il  superamento  del  test  di  cui  al  primo
          periodo. 
                2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
                3. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica
          agli stranieri che: 
                  a) soggiornano per motivi di  studio  o  formazione
          professionale; 
                  b) soggiornano a titolo di  protezione  temporanea,
          per cure mediche o sono titolari dei permessi di  soggiorno
          di  cui  agli  articoli  18,  18-bis,  20-bis,  22,   comma
          12-quater, e  42-bis  nonche'  del  permesso  di  soggiorno
          rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto  il
          permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
          decisione su tale richiesta; 
                  c) hanno chiesto la protezione internazionale  come
          definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
                  d) sono titolari di un  permesso  di  soggiorno  di
          breve durata  previsto  dal  presente  testo  unico  e  dal
          regolamento di attuazione; 
                  e) godono di uno status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
                4. Il permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate negli articoli 1, 4 e 16 del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero  di  eventuali
          condanne  anche  non  definitive,  per  i  reati   previsti
          dall'articolo 380 del codice di procedura penale,  nonche',
          limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
          medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un  provvedimento
          di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui  al
          presente comma  il  questore  tiene  conto  altresi'  della
          durata   del   soggiorno   nel   territorio   nazionale   e
          dell'inserimento  sociale,  familiare  e  lavorativo  dello
          straniero. 
                4-bis. Salvo i casi  di  cui  ai  commi  4  e  7,  il
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi
          di revoca o cessazione  dello  status  di  rifugiato  o  di
          protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15  e
          18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251.  Nei
          casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
          decreto  legislativo,  allo  straniero  e'  rilasciato   un
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
          aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui  al
          comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo
          in presenza  dei  requisiti  previsti  dal  presente  testo
          unico. 
                5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
                5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
                6.  Le  assenze  dello   straniero   dal   territorio
          nazionale non interrompono la durata del periodo di cui  al
          comma 1e sono incluse  nel  computo  del  medesimo  periodo
          quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
                7. Il permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
                  a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
                  b) in caso di espulsione, di cui al comma 10; 
                  c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni
          per il rilascio, di cui al comma 4; 
                  d) in caso di assenza  dal  territorio  dell'Unione
          per un periodo di dodici mesi consecutivi; 
                  e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
          di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
                8.  Lo  straniero  al  quale  e'  stato  revocato  il
          permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed  e)  del
          comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui
          al presente articolo. In tal caso, il  periodo  di  cui  al
          comma 1, e' ridotto a tre anni. 
                9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
                10.  Nei  confronti  del  titolare  del  permesso  di
          soggiorno   UE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo'  essere  disposta  per  gravi  motivi  di
          ordine pubblico o di sicurezza  dello  Stato  dal  Ministro
          dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente  del
          Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri  e
          della  cooperazione   internazionale;   si   applicano   le
          disposizioni di  cui  all'articolo  13,  comma  11.  Quando
          ricorrono gravi motivi di pubblica  sicurezza  l'espulsione
          e' disposta dal  prefetto.  Avverso  il  provvedimento  del
          prefetto  puo'  essere  presentato  ricorso   all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto
          legislativo  1°  settembre  2011,  n.   150.   Si   applica
          l'articolo 13, comma 3. 
                10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
                11.  Ai  fini  dell'adozione  del  provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
                11-bis.  Nei  confronti  dello  straniero,   il   cui
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          riporta  l'annotazione   relativa   alla   titolarita'   di
          protezione   internazionale,   e   dei   suoi    familiari,
          l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha
          riconosciuto la protezione internazionale, previa  conferma
          da parte di tale Stato della attualita'  della  protezione.
          Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del
          decreto   legislativo   19   novembre   2007,    n.    251,
          l'allontanamento   puo'   essere   effettuato   fuori   dal
          territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che
          ha  riconosciuto  la   protezione   internazionale,   fermo
          restando il rispetto del principio di cui all'articolo  19,
          comma 1. 
                12.  Oltre  a  quanto  previsto  per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo puo': 
                  a)  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   in
          esenzione di visto e circolare liberamente  sul  territorio
          nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; 
                  b)  svolgere  nel  territorio  dello   Stato   ogni
          attivita' lavorativa subordinata o  autonoma  salvo  quelle
          che la legge espressamente riserva  al  cittadino  o  vieta
          allo straniero. Per lo svolgimento di attivita'  di  lavoro
          subordinato non e' richiesta la stipula  del  contratto  di
          soggiorno di cui all'articolo 5-bis; 
                  c)  usufruire  delle  prestazioni   di   assistenza
          sociale, di  previdenza  sociale,  di  quelle  relative  ad
          erogazioni in materia sanitaria, scolastica e  sociale,  di
          quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione
          del  pubblico,  compreso  l'accesso  alla   procedura   per
          l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
          salvo che  sia  diversamente  disposto  e  sempre  che  sia
          dimostrata  l'effettiva  residenza  dello   straniero   sul
          territorio nazionale; 
                  d) partecipare alla vita pubblica  locale,  con  le
          forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
                13. E' autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
                13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia.» 
                «Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  rilasciato
          da altro Stato membro). - 1. Lo straniero, titolare  di  un
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea  e  in
          corso  di  validita',  puo'  chiedere  di  soggiornare  sul
          territorio nazionale per un periodo superiore a  tre  mesi,
          al fine di: 
                  a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
          lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli  articoli
          5,  comma  3-bis,  22  e  26.  Le  certificazioni  di   cui
          all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello  unico  per
          l'immigrazione; 
                  b) frequentare corsi  di  studio  o  di  formazione
          professionale, ai sensi della vigente normativa; 
                  c)  soggiornare  per  altro  scopo  lecito   previa
          dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
          non   occasionali,   di   importo   superiore   al   doppio
          dell'importo minimo previsto dalla  legge  per  l'esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  e   di   una
          assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. 
                2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato  un
          permesso di soggiorno secondo  le  modalita'  previste  dal
          presente testo unico e dal regolamento di attuazione. 
                3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo  e  in
          possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato  dallo
          Stato membro di provenienza, e' rilasciato un  permesso  di
          soggiorno per motivi di famiglia,  ai  sensi  dell'articolo
          30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver  risieduto
          in qualita' di familiari del soggiornante di lungo  periodo
          nel medesimo Stato membro  e  di  essere  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. 
                4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero
          di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
          esclusione del quarto periodo. 
                5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito
          l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
          si  prescinde  dal   requisito   dell'effettiva   residenza
          all'estero per la procedura di rilascio del nulla  osta  di
          cui all'articolo 22. 
                6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3  e'
          rifiutato e, se rilasciato,  e'  revocato,  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate negli articoli 1, 4 e 16 del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero  di  eventuali
          condanne,  anche  non  definitive,  per  i  reati  previsti
          dall'articolo 380 del codice di procedura penale,  nonche',
          limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
          medesimo codice. Nell'adottare il  provvedimento  si  tiene
          conto  dell'eta'   dell'interessato,   della   durata   del
          soggiorno  sul  territorio  nazionale,  delle   conseguenze
          dell'espulsione  per  l'interessato  e  i  suoi  familiari,
          dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
          nazionale e dell'assenza di tali vincoli con  il  Paese  di
          origine. 
                7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'
          adottato  il   provvedimento   di   espulsione   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 2, lettera b),  e  l'allontanamento
          e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
          ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
          i  presupposti  per   l'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione  ai  sensi  dell'articolo   13,   comma   1,   e
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, l'espulsione e'  adottata  sentito  lo
          Stato membro che ha rilasciato il permesso di  soggiorno  e
          l'allontanamento  e'  effettuato   fuori   dal   territorio
          dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero  il  cui
          permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo
          rilasciato da un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea
          riporta  l'annotazione   relativa   alla   titolarita'   di
          protezione internazionale, come definita  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, e  dei  suoi  familiari  l'allontanamento  e'
          effettuato verso lo Stato membro  che  ha  riconosciuto  la
          protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
          Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
          i  presupposti  di  cui   all'articolo   20   del   decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
          essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
          sentito lo Stato membro che ha riconosciuto  la  protezione
          internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
          cui all'articolo 19, comma 1. 
                8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in  possesso
          dei requisiti di cui all'articolo 9, e'  rilasciato,  entro
          novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE
          per soggiornanti di lungo periodo.  Dell'avvenuto  rilascio
          e'  informato  lo  Stato  membro  che  ha   rilasciato   il
          precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo. Se il precedente permesso  di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
          membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
          di protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
          di lungo periodo rilasciato ai  sensi  del  presente  comma
          riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
          tal fine, si richiede allo Stato membro che  ha  rilasciato
          il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
          della protezione internazionale ovvero se  tale  protezione
          sia  stata   revocata   con   decisione   definitiva.   Se,
          successivamente al rilascio del permesso  di  soggiorno  UE
          per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
          la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
          le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano  il
          trasferimento, la rubrica  'annotazioni'  del  permesso  di
          soggiorno  UE  per  soggiornanti  di   lungo   periodo   e'
          aggiornata  entro  tre   mesi   in   conformita'   a   tale
          trasferimento. 
                8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa  richiesta,
          sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
          informazioni  in   merito   allo   status   di   protezione
          internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri  che
          hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo in tali Stati membri. 
                8-ter. Entro trenta giorni dal  riconoscimento  della
          protezione   internazionale   ovvero   dal    trasferimento
          all'Italia   della   responsabilita'    della    protezione
          internazionale di uno straniero titolare di un permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  rilasciato
          da altro Stato membro dell'Unione europea,  si  provvede  a
          richiedere a tale  Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
          modifica  della  relativa  annotazione  sul   permesso   di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.» 
                «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
          di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro
          dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
          e al Ministro degli affari esteri. 
                2. L'espulsione e' disposta dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                  a)  e'   entrato   nel   territorio   dello   Stato
          sottraendosi ai controlli  di  frontiera  e  non  e'  stato
          respinto ai sensi dell'articolo 10; 
                  b) si e' trattenuto nel territorio dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto la proroga del  visto  o  il
          permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che  il
          ritardo sia dipeso da  forza  maggiore,  ovvero  quando  la
          proroga del visto o il permesso di  soggiorno  siano  stati
          revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il  permesso
          di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni  e  non
          ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
          trattenuto  sul  territorio  dello  Stato   in   violazione
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 28  maggio  2007,  n.
          68, ovvero  quando  l'autorizzazione  ai  viaggi  e'  stata
          annullata  o  revocata  ovvero  se  lo  straniero   e'   un
          soggiornante  fuori  termine  ai  sensi  dell'articolo   3,
          paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o
          nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga  del
          visto; 
                  c) appartiene a  taluna  delle  categorie  indicate
          negli articoli  1,  4  e  16,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159. 
                2-bis. Nell'adottare il provvedimento  di  espulsione
          ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
                2-ter. L'espulsione non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo  straniero
          puo' essere destinatario di un divieto  di  reingresso  nel
          territorio dello Stato e si applicano  le  disposizioni  di
          cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto  di  cui  al  presente
          comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale
          e opera per un periodo  non  inferiore  a  un  anno  e  non
          superiore a tre anni. 
                2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo
          ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
          regolamento (UE) 2017/2226 di  fornire  i  dati  biometrici
          richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in
          uscita dal codice frontiere Schengen di cui al  regolamento
          (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
          marzo  2016.  In  caso  di   rifiuto,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2-ter. 
                2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della
          registrazione   in   uscita   dello   straniero,    informa
          l'interessato che il divieto  di  cui  al  comma  2-ter  e'
          disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di
          frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di  tutte
          le circostanze pertinenti al singolo caso.  L'autorita'  di
          frontiera informa altresi' lo straniero che,  nel  caso  in
          cui,  in  occasione  del  controllo  in  uscita,  non   sia
          dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni  relative
          all'adozione   del   provvedimento   di   divieto   saranno
          notificate, anche  con  ricorso  a  modalita'  telematiche,
          all'indirizzo fornito in occasione della  compilazione  del
          modulo  di  domanda  di  autorizzazione  ai  viaggi  o   di
          richiesta del visto ovvero alla rappresentanza  diplomatica
          o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile
          residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo.  Si
          applicano comunque le disposizioni di cui  all'articolo  2,
          comma 7. L'autorita' di frontiera comunica  allo  straniero
          che entro il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla
          data del rintraccio in frontiera potra'  far  pervenire  al
          questore, anche a mezzo  del  servizio  postale  o  per  il
          tramite  della  rappresentanza  diplomatica   o   consolare
          italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni. 
                2-sexies. Contro il provvedimento  di  cui  al  comma
          2-ter  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale   amministrativo
          regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore  che
          ha adottato il provvedimento. La procura al difensore  puo'
          essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare  italiana
          competente per territorio. 
                3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma 4. 
                Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita'
          giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla  data  di
          ricevimento della  richiesta.  In  attesa  della  decisione
          sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la
          misura del trattenimento presso un centro di permanenza per
          i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. Salvo quanto previsto
          all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero  e'
          sottoposto a una delle misure amministrative  di  sicurezza
          di cui al titolo VIII del libro primo  del  codice  penale,
          l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto
          comma, dello stesso codice e del presente testo  unico.  Il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta al magistrato  di  sorveglianza  che  ha  disposto  la
          misura. Si applicano le disposizioni di  cui  al  quinto  e
          sesto periodo del presente comma. 
                3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o  di  fermo,
          il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
                3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
                3-quater. Nei casi previsti  dai  commi  3,  3-bis  e
          3-ter,  il  giudice,  acquisita  la   prova   dell'avvenuta
          espulsione, se non e' ancora stato emesso il  provvedimento
          che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo  a
          procedere.  E'  sempre  disposta  la  confisca  delle  cose
          indicate nel secondo comma  dell'articolo  240  del  codice
          penale. Si applicano le disposizioni di cui  ai  commi  13,
          13-bis, 13-ter e 14. 
                3-quinquies.  Se   lo   straniero   espulso   rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
                3-sexies. Abrogato 
                3-septies. Nei confronti dello  straniero  sottoposto
          alle pene della permanenza  domiciliare  o  del  lavoro  di
          pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis  o
          all'articolo  14,  commi  5-ter  e  5-quater,  l'espulsione
          prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
          giorni residui di permanenza domiciliare  o  di  lavoro  di
          pubblica  utilita'  non  eseguiti   si   convertono   nella
          corrispondente  pena  pecuniaria  secondo  i   criteri   di
          ragguaglio indicati nei commi 2 e 6  dell'articolo  55  del
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
                4.  L'espulsione  e'  eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                  a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                  b) quando sussiste il rischio di fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                  c) quando la domanda di permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                  d)  qualora,  senza  un  giustificato  motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                  e) quando lo  straniero  abbia  violato  anche  una
          delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo  14,
          comma 1-bis; 
                  f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e
          nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta  l'espulsione
          dello straniero come sanzione penale o come conseguenza  di
          una sanzione penale; 
                  g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
                4-bis. Si configura il rischio  di  fuga  di  cui  al
          comma 4, lettera  b),  qualora  ricorra  almeno  una  delle
          seguenti circostanze da cui il prefetto accerti,  caso  per
          caso, il pericolo che lo  straniero  possa  sottrarsi  alla
          volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                  a) mancato  possesso  del  passaporto  o  di  altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                  b)  mancanza  di  idonea  documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                  c)  avere  in  precedenza  dichiarato  o  attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                  d) non avere ottemperato ad uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                  e) avere violato anche una delle misure di  cui  al
          comma 5.2. 
                5. Lo straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
                5.1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  5,  la
          questura  provvede  a  dare  adeguata   informazione   allo
          straniero della facolta' di richiedere un  termine  per  la
          partenza   volontaria,    mediante    schede    informative
          plurilingue. In caso  di  mancata  richiesta  del  termine,
          l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
                5.2. Laddove sia concesso un termine per la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una o piu' delle seguenti misure: 
                  a)  consegna  del  passaporto  o  altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                  b) obbligo di dimora in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                  c) obbligo di presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. Le misure di  cui  al  secondo
          periodo sono adottate con provvedimento  motivato,  che  ha
          effetto dalla notifica all'interessato, disposta  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi  3  e  4  del  regolamento,  recante
          l'avviso  che  lo  stesso   ha   facolta'   di   presentare
          personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
          giudice della convalida.  Il  provvedimento  e'  comunicato
          entro 48 ore dalla notifica al giudice di  pace  competente
          per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i  presupposti,
          dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. 
                Le misure, su istanza  dell'interessato,  sentito  il
          questore, possono essere modificate o revocate dal  giudice
          di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
          misure e' punito con la multa da 3.000 a  18.000  euro.  In
          tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero,  non
          e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al  comma  3
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
                5-bis. Nei casi previsti al  comma  4,  ad  eccezione
          della lettera f), il questore  comunica  immediatamente  e,
          comunque, entro quarantotto  ore  dalla  sua  adozione,  al
          giudice   di   pace    territorialmente    competente    il
          provvedimento con il quale  e'  disposto  l'accompagnamento
          alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore
          di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa  fino
          alla decisione sulla convalida. L'udienza per la  convalida
          si svolge in camera  di  consiglio  con  la  partecipazione
          necessaria  di  un  difensore  tempestivamente   avvertito.
          L'interessato  e'  anch'esso  tempestivamente  informato  e
          condotto nel luogo in cui il giudice  tiene  l'udienza.  Lo
          straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte  di  un
          difensore  di  fiducia  munito  di  procura  speciale.   Lo
          straniero e' altresi'  ammesso  al  gratuito  patrocinio  a
          spese  dello  Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di   un
          difensore, e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal
          giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella  di
          cui  all'articolo  29  delle  norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'  che
          ha  adottato  il  provvedimento  puo'  stare  in   giudizio
          personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
          delegati. Il giudice provvede alla convalida,  con  decreto
          motivato, entro le quarantotto ore  successive,  verificata
          l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei  requisiti
          previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,  se
          comparso. In attesa della definizione del  procedimento  di
          convalida, lo straniero espulso e' trattenuto  in  uno  dei
          centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14,
          salvo che il procedimento possa essere definito  nel  luogo
          in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
          anche  prima  del   trasferimento   in   uno   dei   centri
          disponibili, ovvero salvo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia
          disponibilita' di posti nei Centri di cui  all'articolo  14
          ubicati nel circondario del Tribunale competente.  In  tale
          ultima  ipotesi  il  giudice  di  pace,  su  richiesta  del
          questore, con il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  di
          convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza  dello
          straniero,  sino  alla  definizione  del  procedimento   di
          convalida   in   strutture   diverse   e    idonee    nella
          disponibilita'  dell'Autorita'   di   pubblica   sicurezza.
          Qualora  le  condizioni  di  cui  al   periodo   precedente
          permangono anche dopo l'udienza di  convalida,  il  giudice
          puo' autorizzare la permanenza,  in  locali  idonei  presso
          l'ufficio di  frontiera  interessato,  sino  all'esecuzione
          dell'effettivo  allontanamento  e  comunque  non  oltre  le
          quarantotto ore successive  all'udienza  di  convalida.  Le
          strutture  ed  i  locali  di  cui  ai  periodi   precedenti
          garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino  il
          rispetto della dignita'  della  persona.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 14,  comma  2.  Quando  la
          convalida e' concessa, il provvedimento di  accompagnamento
          alla frontiera diventa esecutivo. Se la  convalida  non  e'
          concessa  ovvero  non  e'  osservato  il  termine  per   la
          decisione,  il  provvedimento  del  questore   perde   ogni
          effetto. Avverso il decreto  di  convalida  e'  proponibile
          ricorso per cassazione. Il relativo  ricorso  non  sospende
          l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio  nazionale.
          Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice  di
          pace deve provvedere alla  convalida  decorre  dal  momento
          della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 
                5-bis.1.  La  partecipazione  del  destinatario   del
          provvedimento all'udienza per  la  convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
          l'aula di udienza e il centro di cui  all'articolo  14  del
          presente testo unico nel quale lo straniero e'  trattenuto,
          in  conformita'  alle  specifiche  tecniche  stabilite  con
          decreto direttoriale adottato  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  e
          nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del  comma  5
          del predetto articolo 6. 
                5-ter. Al fine di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
                6. 
                7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
                8. Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere
          presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria.  Le
          controversie di cui al  presente  comma  sono  disciplinate
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
          n. 150. 
                9. 
                10. 
                11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma  1
          del presente articolo e all'articolo  9,  comma  10,  primo
          periodo,  la  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
                12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
                13. Lo straniero destinatario di un provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
                13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal  giudice,
          il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
                13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
                14. Il divieto di  cui  al  comma  13  opera  per  un
          periodo non inferiore a tre anni e non superiore  a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le circostanze pertinenti il  singolo  caso.  Nei  casi  di
          espulsione disposta ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10,
          nonche' ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del  presente
          articolo ovvero ai sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  puo'
          essere previsto un termine superiore a cinque anni, la  cui
          durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
          pertinenti  il  singolo  caso.  Per  i   provvedimenti   di
          espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al  comma
          13 decorre dalla scadenza  del  termine  assegnato  e  puo'
          essere revocato, su istanza dell'interessato, a  condizione
          che fornisca la  prova  di  avere  lasciato  il  territorio
          nazionale entro il termine di cui al comma 5. 
                14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso
          di  espulsione  disposta   dal   giudice,   e'   registrato
          dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
          di informazione Schengen, di cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1987/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
          nel territorio degli Stati  membri  della  Unione  europea,
          nonche' degli Stati non membri cui si applica  l'acquis  di
          Schengen. 
                14-ter. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali
          con altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  entrati  in
          vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009,  lo  straniero
          che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
          rinviato verso tali Stati. 
                15.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5  non  si
          applicano  allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di
          elementi obiettivi di essere giunto  nel  territorio  dello
          Stato prima della data di entrata in vigore della  legge  6
          marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore  puo'  adottare
          la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 
                16. L'onere  derivante  dal  comma  10  del  presente
          articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
          per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19  (lire  8  miliardi)
          annui a decorrere dall'anno 1998.» 
                «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - (omissis) 
                1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
          lettera  c),  del  presente  testo   unico   o   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio  2005,  n.  155,   il   questore,   in   luogo   del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
                  a)  consegna  del  passaporto  o  altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                  b) obbligo di dimora in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                  c) obbligo di presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
                Le misure di cui al primo periodo sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
                (omissis)» 
                «Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di  sicurezza
          e disposizioni  per  l'esecuzione  dell'espulsione).  -  1.
          Fuori dei casi  previsti  dal  codice  penale,  il  giudice
          ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato  per
          taluno dei delitti previsti dagli articoli 380  e  381  del
          codice di procedura penale, sempre che risulti  socialmente
          pericoloso. 
                (omissis)» 
                «Art. 17 (Diritto di difesa). - 1. Lo straniero parte
          offesa ovvero sottoposto a procedimento penale puo'  essere
          autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
          necessario per l'esercizio del diritto di difesa,  al  solo
          fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
          i quali  e'  necessaria  la  sua  presenza.  Salvo  che  la
          presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o
          grave  pericolo  all'ordine  pubblico  o   alla   sicurezza
          pubblica,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  questore,
          anche per il tramite di una  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare, su documentata richiesta  del  destinatario  del
          provvedimento  di  allontanamento  o  del  suo   difensore.
          Avverso il diniego di autorizzazione puo'  essere  proposta
          opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni,  al
          giudice davanti al quale pende il procedimento  penale.  Il
          giudice, sentito il pubblico ministero, decide con  decreto
          non  impugnabile   entro   trenta   giorni   dal   deposito
          dell'opposizione.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari
          decide il giudice delle indagini preliminari. 
                (omissis)» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 119, comma  1,  del
          decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  (Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune  a  determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                  a) i  provvedimenti  concernenti  le  procedure  di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
          i  provvedimenti  di   ammissione   ed   esclusione   dalle
          competizioni    professionistiche    delle    societa'    o
          associazioni   sportive   professionistiche,   o   comunque
          incidenti    sulla    partecipazione     a     competizioni
          professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
          e seguenti; 
                  b)  i  provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                  c)  i  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                  c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                  d)  i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                  e) i provvedimenti di scioglimento degli organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                  f)  i  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                  g) i provvedimenti del Comitato olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                  h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  e  i  consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                  i) il rapporto di lavoro del personale dei  servizi
          di informazione per la sicurezza,  ai  sensi  dell'articolo
          22, della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                  l)  le   controversie   comunque   attinenti   alle
          procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
          in materia di impianti di generazione di energia  elettrica
          di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2002,  n.  55,
          comprese  quelle  concernenti  la  produzione  di   energia
          elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i  gasdotti
          di importazione, le  centrali  termoelettriche  di  potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                  m) i provvedimenti della commissione  centrale  per
          la definizione e  applicazione  delle  speciali  misure  di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                  m-bis)  le  controversie  aventi  per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                  m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  per
          la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
          dall'articolo 10, comma 11,  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
                  m-quater)  le  azioni  individuali   e   collettive
          avverso le discriminazioni di genere in ambito  lavorativo,
          previste  dall'articolo   36   e   seguenti   del   decreto
          legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  quando  rientrano,  ai
          sensi del citato decreto, nella giurisdizione  del  giudice
          amministrativo; 
                  m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          16 del regolamento (UE) 2015/1589  del  Consiglio,  del  13
          luglio 2015; 
                  m-sexies)  i  provvedimenti  di  espulsione   dello
          straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli
          articoli 9, comma 10, primo periodo, e  13,  comma  1,  del
          decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  quelli
          adottati ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto-legge  27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                  m-septies)  l'autorizzazione  unica  di  cui   agli
          articoli 52-bis e  seguenti  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, per le infrastrutture  lineari  energetiche,  quali  i
          gasdotti, gli elettrodotti, gli  oleodotti  e  le  reti  di
          trasporto di fluidi termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli
          impianti  e  i  servizi  accessori  connessi  o  funzionali
          all'esercizio degli stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti
          necessari  per  la  coltivazione  e  lo  stoccaggio   degli
          idrocarburi, nonche' rispetto agli  atti  riferiti  a  tali
          infrastrutture   inerenti   alla   valutazione   ambientale
          strategica,  alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla
          valutazione   di   impatto   ambientale   e   a   tutti   i
          provvedimenti, di competenza statale o regionale,  indicati
          dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152,   nonche'   agli   atti   che   definiscono   l'intesa
          Stato-regione; 
                  m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di
          diritti sindacali del singolo militare o  dell'associazione
          professionale a carattere sindacale  tra  militari  che  lo
          rappresenta. 
                  (omissi)» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 luglio 2005, n. 144 (Misure  urgenti
          per  il  contrasto  del  terrorismo  internazionale),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Nuove norme in materia di  espulsioni  degli
          stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo).  -  1.
          Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma  10,  primo
          periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286  del
          1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto
          puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente  ad
          una delle categorie di cui all'articolo 18 della  legge  22
          maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti  vi  sono  fondati
          motivi di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio
          dello   Stato   possa   in   qualsiasi    modo    agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. 
                (omissis)» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  17  e  18  del
          decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
          2009, n. 69), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Delle controversie in materia di espulsione
          per gravi motivi di pubblica sicurezza degli  stranieri  in
          possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo, nonche' allontanamento dei  cittadini  degli
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea   o   dei   loro
          familiari).  -  1.  Le  controversie  aventi   ad   oggetto
          l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal
          prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 10,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo   25   luglio   1998,   n.   286,   ovvero   di
          allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari  per   motivi
          imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi  di
          pubblica sicurezza  di  cui  all'articolo  20  del  decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di
          cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo,  sono
          regolate dal  rito  semplificato  di  cognizione,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E' competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui  ha  sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro quindici giorni dalla notificazione
          del  provvedimento,  ovvero  entro  trenta  giorni  se   il
          ricorrente risiede all'estero,  e  puo'  essere  depositato
          anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
          una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
                4.   Il   ricorrente   puo'   stare    in    giudizio
          personalmente. 
                5. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato
          puo' essere sospesa secondo quanto  previsto  dall'articolo
          5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo'  avere
          luogo fino  alla  pronuncia  sull'istanza  di  sospensione,
          salvo che il provvedimento sia fondato  su  una  precedente
          decisione giudiziale o su  motivi  imperativi  di  pubblica
          sicurezza. Il giudice decide  sull'istanza  di  sospensione
          prima  della  scadenza  del  termine  entro  il  quale   il
          ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. 
                6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve
          lasciare immediatamente il territorio nazionale.» 
                «Art. 18 (Delle controversie in materia di espulsione
          dei cittadini di Stati  che  non  sono  membri  dell'Unione
          europea).  -  1.  Le   controversie   aventi   ad   oggetto
          l'impugnazione del decreto di  espulsione  pronunciato  dal
          prefetto ai sensi del decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, sono regolate dal rito semplificato di  cognizione,
          ove non diversamente disposto dal presente articolo. 
                2. E' competente il giudice di pace del luogo in  cui
          ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. 
                3.   Il   ricorso   e'   proposto,    a    pena    di
          inammissibilita', entro venti  giorni  dalla  notificazione
          del provvedimento,  ovvero  entro  quaranta  giorni  se  il
          ricorrente risiede all'estero,  e  puo'  essere  depositato
          anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
          una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
                4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio  a
          spese  dello  Stato,  e,  qualora  sia  sprovvisto  di   un
          difensore, e'  assistito  da  un  difensore  designato  dal
          giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella  di
          cui  all'articolo  29  delle  norme   di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          nonche', ove necessario, da un interprete. 
                5. Il ricorso, unitamente al  decreto  di  fissazione
          dell'udienza,  deve  essere   notificato   a   cura   della
          cancelleria all'autorita' che ha  emesso  il  provvedimento
          almeno cinque giorni prima della medesima udienza. 
                6.  L'autorita'  che  ha  emesso   il   provvedimento
          impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza  e  puo'
          stare in giudizio personalmente o avvalersi  di  funzionari
          appositamente delegati. 
                7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti
          giorni dalla data di deposito del ricorso. 
                8. Gli atti del  procedimento  e  la  decisione  sono
          esenti da ogni tassa e imposta. 
                9. La sentenza  che  definisce  il  giudizio  non  e'
          appellabile.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 20  e  20-bis  del
          decreto legislativo 6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione
          della  direttiva  2004/38/CE  relativa   al   diritto   dei
          cittadini dell'Unione e dei loro familiari di  circolare  e
          di  soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati
          membri), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Limitazioni al diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,
          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:
          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
                2. I  motivi  di  sicurezza  dello  Stato  sussistono
          quando la persona da allontanare appartiene  ad  una  delle
          categorie di cui all'articolo  18  della  legge  22  maggio
          1975, n. 152, e successive modificazioni,  ovvero  vi  sono
          fondati motivi  di  ritenere  che  la  sua  permanenza  nel
          territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,  agevolare
          organizzazioni    o    attivita'    terroristiche,    anche
          internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento  di
          cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali  condanne
          pronunciate da un giudice italiano per uno o  piu'  delitti
          riconducibili a quelli indicati nel libro  secondo,  titolo
          primo del codice penale. 
                3.  I  motivi  imperativi   di   pubblica   sicurezza
          sussistono quando la persona da  allontanare  abbia  tenuto
          comportamenti  che  costituiscono  una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave ai diritti  fondamentali
          della persona  ovvero  all'incolumita'  pubblica.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando
          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o
          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
          o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna
          delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di
          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione
          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'
          straniere. 
                3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei  confronti  di
          un cittadino di un altro Stato membro  dell'Unione  europea
          una sentenza di condanna o di applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per un reato non colposo, quando  ritiene  di  dover
          irrogare la pena della reclusione entro il  limite  di  tre
          anni  e  non  ricorrono  le  condizioni  per  ordinare   la
          sospensione condizionale della pena ai sensi  dell'articolo
          163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai
          commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la  pena
          della  reclusione   con   la   misura   dell'allontanamento
          immediato  con  divieto  di   reingresso   nel   territorio
          nazionale per un periodo  corrispondente  al  doppio  della
          pena irrogata. 
                3-ter.   Nel   caso   di   cui   al   comma    3-bis,
          l'allontanamento e' immediatamente eseguito  dal  questore,
          anche se la sentenza non e'  definitiva.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                4. I provvedimenti di  allontanamento  sono  adottati
          nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  non
          possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne'
          da   ragioni   estranee   ai   comportamenti    individuali
          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o
          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
                5. Nell'adottare un provvedimento di  allontanamento,
          si  tiene  conto  della  durata  del  soggiorno  in  Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
                6. I titolari del diritto di soggiorno permanente  di
          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal
          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello
          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per
          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
                7. I beneficiari del diritto di soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
                8.  Le  malattie  o   le   infermita'   che   possono
          giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione  nel
          territorio  nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale
          epidemico individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della
          sanita', nonche' altre malattie  infettive  o  parassitarie
          contagiose, sempreche' siano  oggetto  di  disposizioni  di
          protezione che  si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le
          malattie che  insorgono  successivamente  all'ingresso  nel
          territorio    nazionale    non     possono     giustificare
          l'allontanamento. 
                9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli
          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del
          destinatario. 
                10. I provvedimenti di allontanamento sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
                11. Il provvedimento di allontanamento per  i  motivi
          di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito  dal  questore
          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza
          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul
          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura
          convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
                12. Nei casi di cui al comma 10, se  il  destinatario
          del provvedimento di allontanamento si trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
                13.   Il   destinatario    del    provvedimento    di
          allontanamento  puo'  presentare  domanda  di  revoca   del
          divieto  di  reingresso  dopo  che,   dall'esecuzione   del
          provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del
          divieto, e in ogni caso decorsi  tre  anni.  Nella  domanda
          devono essere addotti gli  argomenti  intesi  a  dimostrare
          l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che  hanno
          motivato  la  decisione  di  vietarne  il  reingresso   nel
          territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei  mesi  dalla
          sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che
          ha emanato  il  provvedimento  di  allontanamento.  Durante
          l'esame della  domanda  l'interessato  non  ha  diritto  di
          ingresso nel territorio nazionale. 
                14.   Il   destinatario    del    provvedimento    di
          allontanamento che  rientra  nel  territorio  nazionale  in
          violazione del divieto di  reingresso,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di  allontanamento
          per motivi di sicurezza dello  Stato,  ovvero  fino  ad  un
          anno, nelle altre ipotesi. Il giudice  puo'  sostituire  la
          pena della reclusione  con  la  misura  dell'allontanamento
          immediato  con  divieto  di   reingresso   nel   territorio
          nazionale,  per  un  periodo  da  cinque  a   dieci   anni.
          L'allontanamento e' immediatamente eseguito  dal  questore,
          anche se la sentenza non e' definitiva. 
                15. Si applica la  pena  detentiva  della  reclusione
          fino a tre  anni  in  caso  di  reingresso  nel  territorio
          nazionale in violazione  della  misura  dell'allontanamento
          disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo. 
                16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
                17. I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui  al
          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento.» 
                «Art. 20-bis (Procedimento penale pendente  a  carico
          del destinatario del provvedimento di allontanamento). - 1.
          Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
          di  cui  all'articolo  20,  commi  3-bis,  11  e  12,   sia
          sottoposto  a  procedimento   penale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
          3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286. 
                2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del
          decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  si  intende
          concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
          quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta. 
                3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo
          13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo  n.  286
          del  1998,  qualora  si  proceda  per  i   reati   di   cui
          all'articolo 380 del codice di procedura penale. 
                4.  Quando  il  procedimento  penale   pendente   sia
          relativo ai reati di cui all'articolo  380  del  codice  di
          procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo
          nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura
          cautelare detentiva per qualsiasi causa. 
                5.  In  deroga  alle  disposizioni  sul  divieto   di
          reingresso,   il   destinatario   del   provvedimento    di
          allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero
          parte  offesa  nello  stesso,  puo'  essere  autorizzato  a
          rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del
          provvedimento,  per  il   tempo   strettamente   necessario
          all'esercizio del  diritto  di  difesa,  al  solo  fine  di
          partecipare al giudizio o di compiere atti per i  quali  e'
          necessaria  la  sua  presenza.  Salvo   che   la   presenza
          dell'interessato possa procurare gravi  turbative  o  grave
          pericolo all'ordine pubblico  o  alla  sicurezza  pubblica,
          l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche  per  il
          tramite di una rappresentanza diplomatica o  consolare,  su
          documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
          allontanamento, o del suo difensore.»